Art. 5.

      1. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di formazione previsti dalla presente legge sono considerate spese per studi e ricerche e sono deducibili ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle imposte

 

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sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. L'agevolazione fiscale prevista dal comma 1 si applica esclusivamente nei casi di documentata frequenza dei corsi di formazione di cui al medesimo comma 1 da parte del personale dipendente dei soggetti iscritti all'albo.